L'indennità di disoccupazione si determina in tre passaggi consecutivi: si ricostruisce la retribuzione media di riferimento, si applica una formula a due scaglioni con un massimale invalicabile, si calcola infine la durata e la riduzione progressiva nel tempo.
Passaggio uno: la retribuzione media mensile
- RMM = (Imponibile previdenziale ultimi 4 anni / Settimane contributive) x 4,33
- Il coefficiente 4,33 converte la media settimanale in media mensile
- deriva da 52 settimane / 12 mesi = 4,333...
Si considerano tutte le settimane coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni, comprese quelle relative a rapporti cessati in precedenza. È un punto spesso frainteso: la base di calcolo non è l'ultimo stipendio percepito ma una media quadriennale, che per chi abbia avuto periodi a orario ridotto o retribuzioni inferiori risulta sensibilmente più bassa dell'ultima busta paga.
Passaggio due: l'importo dell'indennità
- Se RMM <= 1.456,72 EUR: NASpI = RMM x 0,75
- Se RMM > 1.456,72 EUR: NASpI = (1.456,72 x 0,75) + (RMM - 1.456,72) x 0,25
- Tetto invalicabile: NASpI = min(risultato ; 1.584,70 EUR)
La struttura a due aliquote realizza una forte progressività inversa: il 75% pieno copre solo la porzione di retribuzione entro la soglia, mentre l'eccedenza è coperta al 25%. Il tasso di sostituzione, cioè il rapporto fra indennità e ultima retribuzione, cala quindi rapidamente al crescere del reddito.
Esempi comparati
| Retribuzione media mensile | Calcolo | Indennità | Tasso di sostituzione |
|---|
| 1.200,00 EUR | 1.200 x 0,75 | 900,00 EUR | 75,0% |
| 1.456,72 EUR | 1.456,72 x 0,75 | 1.092,54 EUR | 75,0% |
| 1.800,00 EUR | 1.092,54 + (343,28 x 0,25) | 1.178,36 EUR | 65,5% |
| 2.500,00 EUR | 1.092,54 + (1.043,28 x 0,25) | 1.353,36 EUR | 54,1% |
| 4.000,00 EUR | Risultato oltre il massimale | 1.584,70 EUR | 39,6% |
Passaggio tre: durata e décalage
- Durata in settimane = Settimane di contribuzione ultimi 4 anni / 2
- Durata massima = 104 settimane, pari a 24 mesi
- Requisito minimo di accesso = 13 settimane di contribuzione
- Decalage: -3% al mese dal 6o mese di fruizione
- Per chi ha compiuto 55 anni il decalage slitta all'8o mese
La riduzione del tre per cento è composta e non lineare: si applica ogni mese sull'importo già ridotto del mese precedente, generando un decadimento geometrico. Un'indennità di 1.178,36 euro vale 1.143,01 euro al sesto mese, 1.108,72 al settimo e prosegue riducendosi progressivamente. Dopo dodici mensilità di décalage l'importo residuo si attesta attorno al settanta per cento del valore iniziale.
Le settimane già fruite in occasione di precedenti prestazioni si scomputano dal calcolo della durata, in modo che il sistema non consenta di rigenerare integralmente il diritto sulla medesima contribuzione. Il calcolo della durata si basa sulla contribuzione non già utilizzata per liquidare prestazioni precedenti.