F24 Ordinario
Il modello universale per il pagamento di IRPEF, IVA, IRES, contributi INPS e tributi locali. Supporta compensazioni tra enti diversi.
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Il modello universale per il pagamento di IRPEF, IVA, IRES, contributi INPS e tributi locali. Supporta compensazioni tra enti diversi.
Formulario a pagina singola ideato per il pagamento rapido delle imposte comunali (IMU, TARI) ed Erario base per privati.
Modello con elementi identificativi obbligatori per contratti di locazione, registrazione affitti e imposte di registro.
Riservato ai versamenti per dogane, Monopoli di Stato, imposte su alcolici, tabacchi, gas ed energia elettrica.
Utilizzato per il pagamento di sanzioni amministrative, contenziosi, imposta di registro su atti giudiziari e contributo unificato.
👨💻 Chi lo ha realizzato
Sviluppato e mantenuto da ingegneri software indipendenti. Motore di calcolo basato esclusivamente sulle normative ufficiali vigenti. (Zero-Backend: nessun dato viene inviato a server esterni).
🔒 Privacy Zero-Backend
Nessun dato fiscale o personale viene salvato su server o inviato a terzi: il calcolo avviene al 100% nella memoria del tuo dispositivo (GDPR, artt. 5 e 25).
📚 Fonti normative e di prassi
D.Lgs. 241/1997 (versamento unitario e compensazione), D.L. 66/2014 art. 11 e D.L. 193/2016 (canali di presentazione dell'F24), L. 213/2023 e L. 199/2025 (divieto di compensazione con ruoli scaduti), D.Lgs. 87/2024 (sanzioni), specifiche dei modelli e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sui codici tributo.
Il sistema fiscale italiano dispone di un'infrastruttura modulare complessa per l'assolvimento degli oneri tributari, previdenziali e sanzionatori. La corretta identificazione del modello di pagamento, che si estende dal Modello F24 Ordinario (D.Lgs. 241/1997) alla variante F24 ELIDE fino al residuale Modello F23 (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237), è fondamentale. Una codifica errata comporta l'iscrizione a ruolo della somma dovuta e l'irrogazione di pesanti sanzioni.
L'architettura tributaria del 2026 impone una ferrea differenziazione degli ambiti applicativi per i cinque modelli unificati di versamento:
L'invio materiale del pagamento è subordinato alla verifica dello status del contribuente e del saldo matematico espresso nel documento (D.L. 66/2014, art. 11, come modificato dal D.L. 193/2016):
La Legge di Bilancio 2026 ha inasprito massicciamente le garanzie erariali contro l'evasione. In particolare, è stata abbassata la soglia limite relativa ai carichi iscritti a ruolo per imposte erariali non pagate. Se un contribuente presenta cartelle esattoriali scadute e non in rateazione per un ammontare superiore a 50.000 euro, scatta un blocco informatico totale che interdice l'utilizzo di qualsiasi credito fiscale per abbattere i debiti nel Modello F24 Ordinario. Forzare l'invio causa lo scarto e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento.
A seguito della Riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024, la compensazione in F24 di un credito palesemente non reale (credito inesistente o fraudolento) comporta sanzioni gravissime e rilevanza penale. La sanzione base irrogata dall'Agenzia è fissata al 70% del credito utilizzato, ma in casi di simulazione o frode fiscale l'aliquota aumenta tra il 105% e il 140% dell'importo indebitamente compensato.
I debiti iscritti a ruolo dall'ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) prevedono spesso bollettini PagoPA allegati, ma possono essere parimenti saldati ma il canale ordinario è l'avviso pagoPA allegato alla cartella. Il modello F24, con il codice tributo RUOL e trasmesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, serve per compensare le somme iscritte a ruolo con crediti d'imposta.
No, in base alle riforme attuate dal 2014, il pagamento delle imposte di registro, delle sanzioni per ritardo (ravvedimento operoso) e dell'imposta di bollo sulle locazioni è tassativamente demandato in via esclusiva al Modello F24 ELIDE (codici tributo serie 1500). L'utilizzo dell'F23 o dell'F24 Ordinario genererà un disallineamento informatico e il mancato aggancio della registrazione del contratto, esponendo le parti alla nullità o ad avvisi bonari.
Se la scadenza IMU (16 giugno o 16 dicembre) non viene rispettata, l'omesso versamento in F24 Semplificato fa scattare una sanzione edittale base del 25% (Riforma D.Lgs. 87/2024). Per evitarla occorre esperire tempestivamente il Ravvedimento Operoso, calcolando l'aliquota ridotta sanzionatoria in funzione dei giorni di ritardo e applicando il tasso di interesse legale fissato (es. 1,60% annuo per il 2026), sommandoli all'imposta sullo stesso codice tributo (ad esempio 3918) e barrando la casella «Ravv.». I codici 3923 e 3924 sono invece riservati a interessi e sanzioni richiesti con un avviso di accertamento.
Il modello F24 non è un semplice bollettino ma uno strumento di liquidazione che assolve due funzioni simultanee: il versamento dei debiti tributari e la compensazione dei crediti maturati. La sua architettura matematica è quella di un saldo algebrico per sezioni, con una regola di chiusura che non ammette eccezioni.
Le sezioni previste sono cinque: Erario per IRPEF, IVA, ritenute e imposte sostitutive; INPS per la contribuzione previdenziale; Regioni per l'addizionale regionale e l'IRAP; IMU e altri tributi locali; Altri enti previdenziali e assicurativi per INAIL ed enti di categoria. Ciascuna sezione si chiude con un proprio totale, e il saldo complessivo determina l'importo effettivamente addebitato.
Il vincolo di non negatività è la regola che genera più errori operativi. Il modello non può chiudersi con un saldo a credito: se i crediti eccedono i debiti, la parte eccedente non viene rimborsata tramite F24 ma resta nel cassetto fiscale in attesa di una successiva compensazione o di un'istanza di rimborso autonoma. Un modello con saldo negativo viene semplicemente scartato.
| Tipo | Descrizione | Vincoli |
|---|---|---|
| Verticale | Credito utilizzato a riduzione dello stesso tributo (IVA su IVA) | Nessun limite di importo, nessun visto |
| Orizzontale | Credito di un tributo usato per pagarne un altro (IVA su contributi) | Soglie e obblighi di visto di conformità |
La distinzione è sostanziale. La compensazione orizzontale oltre i 5.000 euro annui richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito emerge, rilasciato da un professionista abilitato o da un CAF. Il superamento della soglia senza visto rende il credito non utilizzabile e comporta il recupero dell'importo compensato con sanzioni e interessi.
Il metodo previsionale consente di commisurare l'acconto all'imposta che si stima realmente dovuta per l'anno in corso, riducendo l'esborso quando il reddito sia in calo. Comporta però un rischio: se la previsione risulta inferiore all'imposta effettiva, la differenza è sanzionata come insufficiente versamento. Il metodo storico è più oneroso in termini di liquidità ma non espone ad alcuna sanzione.
| Sezione | Codice tributo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| Erario | 4001 — IRPEF saldo | 2.400,00 EUR | — |
| Erario | 6099 — IVA a credito annuale | — | 1.800,00 EUR |
| INPS | CXX — Gestione separata | 900,00 EUR | — |
| Totale | — | 3.300,00 EUR | 1.800,00 EUR |
| Saldo da versare | — | 1.500,00 EUR | — |
In questo caso il credito IVA di 1.800 euro viene impiegato in compensazione orizzontale a copertura parziale dell'IRPEF e dei contributi. Il credito di 1.800 euro resta sotto la soglia di 5.000 euro annui, quindi non richiede visto di conformità né la preventiva presentazione della dichiarazione. La soglia si misura però sul totale dei crediti IVA compensati nell'anno: conviene tenere il progressivo delle compensazioni per sapere quando l'obbligo scatta.
Attenzione: l'inserimento di un codice tributo errato o di un'annualità di riferimento sbagliata non blocca il pagamento ma genera un versamento non riconciliato, che l'amministrazione tratta come omesso. La correzione si ottiene con un'istanza di rettifica della delega, presentabile in autonomia tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il modello compilato con questo strumento va sempre verificato con il proprio commercialista prima del versamento.
Scegliere il modello giusto conta quanto compilarlo bene: un pagamento corretto sul modello sbagliato può non essere abbinato all'imposta. I tre casi seguenti mostrano come orientarsi in situazioni frequenti.
Una lavoratrice dipendente deve versare l'acconto IMU di 193 € su un appartamento ereditato (codice tributo 3918, codice catastale del Comune) e una rata TARI di 124 € (codice 3944). Non ha crediti da compensare.
Senza Partita IVA e senza compensazioni il cartaceo è ammesso per qualsiasi importo. Se l'IMU riguarda immobili in due Comuni diversi, ogni riga riporta il proprio codice catastale nello stesso modello.
Un consulente con Partita IVA deve versare 2.100 € di saldo dell'imposta sostitutiva (codice 1792) e 1.260 € di primo acconto (codice 1790). Dalla dichiarazione emerge un credito di 900 € che può compensare.
Se il credito fosse pari a 3.360 €, il modello chiuderebbe a zero e andrebbe trasmesso solo con i servizi dell'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario. Prima di compensare va verificato di non avere cartelle scadute oltre la soglia che blocca le compensazioni.
Un proprietario ha registrato un contratto abitativo 4+4 con canone annuo di 9.600 € in regime ordinario. All'inizio del secondo anno deve versare l'imposta di registro entro trenta giorni dalla ricorrenza.
Pagare con l'F24 Ordinario o con il vecchio F23 impedirebbe di abbinare il versamento al contratto. In caso di ritardo, sanzione e interessi del ravvedimento si versano sullo stesso F24 ELIDE con i codici dedicati alle locazioni (1507 per la sanzione e 1509 per gli interessi sull'imposta di registro). Con la cedolare secca, invece, l'imposta di registro annuale non è dovuta.
No. Quando la compensazione azzera integralmente il dovuto, il modello va trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. La presentazione allo sportello non è ammessa perché non vi è alcuna somma da addebitare e l'operazione ha natura esclusivamente dichiarativa.
La distinzione fra credito non spettante e credito inesistente è cruciale. Il credito non spettante esiste ma è utilizzato in violazione dei limiti, e la sanzione è contenuta. Il credito inesistente manca dei presupposti costitutivi: comporta una sanzione molto più severa, un termine di accertamento allungato e, oltre determinate soglie, rilevanza penale. Il ravvedimento è comunque ammesso ed è fortemente consigliato.
No. Il versamento resta valido nella sostanza e l'errore si sana con un'istanza di correzione della delega, che riallinea i dati senza necessità di un nuovo pagamento. Finché la rettifica non viene registrata, però, il sistema potrebbe segnalare l'omissione: è opportuno intervenire tempestivamente per evitare comunicazioni di irregolarità.
Sì. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare il versamento tardivo pagando l'imposta, gli interessi legali calcolati giorno per giorno e una sanzione ridotta in funzione del tempo trascorso. La riduzione è tanto più favorevole quanto più tempestiva è la regolarizzazione, e resta possibile fino alla notifica di un atto di accertamento.
Sì, ed è articolato su più soglie. Oltre i 5.000 euro annui di credito compensato occorre il visto di conformità sulla dichiarazione di provenienza. Esiste inoltre un massimale annuo complessivo di compensazione e un divieto di compensare in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione scaduti oltre una determinata soglia.
Non come modulo da consegnare. Il PDF prodotto è un prospetto di riepilogo con i dati del contribuente, le righe dei tributi e i saldi calcolati: serve a controllare gli importi e a riportarli sul modello ufficiale, nell'home banking o nei servizi dell'Agenzia delle Entrate. Se il modello contiene compensazioni o chiude a zero, il canale telematico dell'Agenzia resta obbligatorio. Lo strumento assiste la compilazione ma non esegue alcuna trasmissione all'amministrazione.
Il compilatore F24 è un'applicazione 100% client-side a infrastruttura zero-backend. Il codice fiscale, la partita IVA, i dati anagrafici del contribuente, i codici tributo e gli importi che inserisci vengono elaborati e composti nel PDF direttamente dal browser, sul tuo dispositivo. Nessun campo viene inviato a un server: il file generato nasce localmente e resta nella tua disponibilità esclusiva.
La combinazione di codice fiscale e importi tributari costituisce un insieme di dati personali di natura fiscale la cui diffusione esporrebbe a rischi concreti di frode e furto d'identità. Escludendo per costruzione qualsiasi trasmissione, lo strumento rispetta il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nella forma più rigorosa possibile: i principi di privacy by design e privacy by default dell'articolo 25 e la minimizzazione dell'articolo 5 non sono qui una dichiarazione di intenti ma una proprietà tecnica verificabile, perché non esiste alcun endpoint di destinazione da fidarsi.