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Ravvedimento operoso 2026: tabelle, interessi ed esempi
di Brian Barrionuevo · aggiornata il · 5 minuti di lettura
Hai dimenticato una scadenza o pagato meno del dovuto? Prima che arrivi un controllo puoi rimediare da solo con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta e gli interessi. Questa guida spiega le percentuali in vigore, come si contano i giorni, come si calcolano gli interessi e come si compila l’F24, con esempi calcolati.
In breve
- Dal 1° settembre 2024 la sanzione per il mancato versamento è il 25% (12,5% entro 90 giorni); con il ravvedimento scende fino allo 0,0833% al giorno.
- Si aggiungono gli interessi al tasso legale (1,6% nel 2026), giorno per giorno.
- Si paga con l’F24: imposta, sanzione e interessi su righe separate, tranne per l’IMU.
Che cos’è il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso permette di rimediare da soli a un pagamento saltato, fatto in ritardo o insufficiente, pagando una sanzione molto ridotta rispetto a quella che si pagherebbe dopo un controllo. Vale per le imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IVA, ritenute, imposta di registro) e per i tributi locali come l’IMU.
Funziona finché l’errore non ti è stato contestato: per le imposte dell’Agenzia, fino alla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento (compresi gli avvisi bonari). Controlli, ispezioni e questionari non lo impediscono. Si può anche ravvedere solo una parte del debito, e il resto più avanti, con la sanzione della fascia in cui paghi ciascuna parte.
Le riduzioni della sanzione
Per un versamento omesso o tardivo la sanzione piena è il 25% dell’imposta, dimezzata al 12,5% se paghi entro 90 giorni. Il ravvedimento la riduce ancora, tanto più quanto prima paghi. Le percentuali qui sotto sono già quelle finali, da applicare all’imposta non versata: sono le stesse della tabella dell’Agenzia delle Entrate.
| Quando paghi | Riduzione | Sanzione sull’imposta |
|---|---|---|
| Entro 14 giorni dalla scadenza | 1/15 dell’1,25% per ogni giorno | 0,0833% al giorno (circa 1,17% a 14 giorni) |
| Dal 15° al 30° giorno | 1/10 del 12,5% | 1,25% |
| Dal 31° al 90° giorno | 1/9 del 12,5% | 1,3889% |
| Dal 91° giorno a un anno | 1/8 del 25% | 3,125% |
| Oltre un anno | 1/7 del 25% | 3,5714% |
Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 restano le misure precedenti, calcolate sulla sanzione del 30%: 1,5% entro 30 giorni, 1,6667% entro 90, 3,75% entro un anno, 4,2857% entro due anni e 5% oltre. Conta la data della violazione, cioè il giorno dopo la scadenza, non quella in cui paghi.
Gli interessi
Oltre alla sanzione si pagano gli interessi al tasso legale, giorno per giorno, dal giorno dopo la scadenza fino a quello del pagamento compreso. Il tasso cambia ogni anno con un decreto del Ministero dell’Economia: se il ritardo attraversa più anni, ogni periodo si calcola con il suo tasso.
| Anno | Tasso |
|---|---|
| 2026 | 1,60% |
| 2025 | 2,00% |
| 2024 | 2,50% |
| 2023 | 5,00% |
Esempi con i numeri
Esempio: acconto IMU di 1.000 € pagato con 10 giorni di ritardo
- Scadenza 16 giugno 2026, pagamento 26 giugno: 10 giorni, ravvedimento sprint.
- Sanzione: 1.000 € × 0,0833% × 10 = 8,33 €.
- Interessi: 1.000 € × 1,6% × 10/365 = 0,44 €.
Totale 1.008,77 €. Con l’IMU sanzione e interessi si sommano all’imposta nello stesso codice tributo, barrando la casella del ravvedimento.
Lo stesso acconto pagato il 16 luglio, dopo 30 giorni, avrebbe una sanzione di 12,50 € (1,25%) e 1,32 € di interessi.
Esempio: IVA di 2.000 € pagata dopo due mesi
- Scadenza 16 marzo 2026, pagamento 15 maggio: 60 giorni, fra il 31° e il 90°.
- Sanzione: 2.000 € × 1,3889% = 27,78 €, codice 8904.
- Interessi: 5,26 €, codice 1991.
Totale 2.033,04 € su tre righe dell’F24: imposta, sanzione e interessi.
Esempio: saldo IRPEF di 1.000 € scaduto il 30 giugno 2025, pagato il 2 febbraio 2026
- 217 giorni di ritardo: fra 91 giorni e un anno, riduzione a 1/8.
- Sanzione: 1.000 € × 3,125% = 31,25 €, codice 8901.
- Interessi: al 2% per i giorni del 2025 e all’1,6% per quelli del 2026 = 11,53 €, codice 1989.
Totale 1.042,78 €.
Oltre un anno la riduzione è a 1/7: un’imposta di 1.000 € scaduta il 16 settembre 2024 e pagata il 29 gennaio 2026 (500 giorni) costa 35,71 € di sanzione e 28,51 € di interessi, calcolati con tre tassi diversi.
Quanto costa aspettare
La tabella mostra quanto costa rimediare a un’imposta di 1.000 € non pagata alla scadenza del 16 gennaio 2025, a seconda di quando si paga. Anche dopo un anno il costo resta basso rispetto alla sanzione piena: il ravvedimento conviene sempre, e prima si fa meno costa.
| Giorni di ritardo | Sanzione | Interessi | Totale oltre l’imposta |
|---|---|---|---|
| 10 | 8,33 € (0,8333%) | 0,55 € | 8,88 € |
| 30 | 12,50 € (1,25%) | 1,64 € | 14,14 € |
| 60 | 13,89 € (1,3889%) | 3,29 € | 17,18 € |
| 120 | 31,25 € (3,125%) | 6,58 € | 37,83 € |
| 400 | 35,71 € (3,5714%) | 21,36 € | 57,07 € |
Se invece si aspetta che l’errore venga trovato dall’Agenzia con un controllo automatico, arriva una comunicazione (il cosiddetto avviso bonario): pagando entro 30 giorni la sanzione è ridotta a un terzo, cioè circa l’8,33% dell’imposta. È comunque molto più di quanto costa il ravvedimento fatto per tempo.
Come si paga con l’F24
- Una riga con l’imposta, con il suo codice tributo e l’anno di riferimento dell’imposta (non quello in cui paghi).
- Una riga con la sanzione: per esempio 8901 per l’IRPEF, 8904 per l’IVA, 8906 per le ritenute.
- Una riga con gli interessi: 1989 per l’IRPEF, 1991 per l’IVA; per le ritenute gli interessi si sommano all’imposta nello stesso codice.
- Per i tributi locali (IMU) imposta, sanzione e interessi vanno in un’unica riga con il codice dell’imposta e la casella del ravvedimento barrata.
Se la violazione riguarda anche la dichiarazione (per esempio un reddito dimenticato) il ravvedimento comprende la presentazione di una dichiarazione integrativa, e le sanzioni sono diverse: in quel caso è meglio farsi aiutare da un CAF o da un commercialista.
Per l’imposta di registro sugli affitti registrati in ritardo le regole sono quelle della registrazione tardiva, spiegate nella guida sul contratto d’affitto.
Errori comuni
- Usare le percentuali nuove per una scadenza precedente al 1° settembre 2024: conta la data della violazione.
- Scrivere nell’F24 l’anno in cui paghi invece dell’anno a cui si riferisce l’imposta.
- Dimenticare gli interessi, o calcolarli con un solo tasso quando il ritardo attraversa più anni.
- Pagare sanzione e interessi dell’IMU con codici separati: vanno sommati all’imposta nel codice dell’IMU.
- Aspettare l’avviso: dopo la notifica di un atto il ravvedimento non si può più fare e la sanzione è piena.
Domande frequenti
Fino a quando posso fare il ravvedimento?
Per le imposte dell’Agenzia delle Entrate finché non ti è stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento, compresi gli avvisi bonari. Oltre un anno dalla scadenza la riduzione è comunque a 1/7.
Posso ravvedere solo una parte del debito?
Sì: il ravvedimento parziale è ammesso. Ogni pagamento ha la sanzione e gli interessi della fascia in cui lo fai.
Come si calcolano i giorni di ritardo?
Dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento compreso. Se la scadenza cade di sabato o in un festivo, slitta al primo giorno lavorativo e i giorni si contano da lì.
Il ravvedimento vale anche per l’IMU?
Sì. Per l’IMU imposta, sanzione e interessi si sommano in un’unica riga dell’F24 con il codice dell’imposta e la casella del ravvedimento barrata.
Quale tasso di interesse si usa?
Il tasso legale di ciascun anno: 1,6% nel 2026, 2,0% nel 2025, 2,5% nel 2024, 5,0% nel 2023.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13: ravvedimento operoso.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13: sanzione per omesso o tardivo versamento.
- Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole passano al testo unico delle sanzioni tributarie: D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, allegato, art. 14 (ravvedimento) e art. 38 (omesso o tardivo versamento), con le stesse riduzioni.
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87: nuove misure delle sanzioni dal 1° settembre 2024.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2: sanzioni ridotte a un terzo dopo la comunicazione di irregolarità.
- Codice civile, art. 1284: saggio degli interessi legali.
- Agenzia delle Entrate: modello F24 e istruzioni per la compilazione.
Le cifre degli esempi sono calcolate con gli stessi motori degli strumenti del sito, sulle regole in vigore alla data di aggiornamento. Come le controlliamo: come verifichiamo i dati. Questa guida non sostituisce il parere di un professionista.