Guida · Lavoro e INPS
Dimissioni: procedura online, preavviso, TFR e NASpI
di Brian Barrionuevo · aggiornata il · 7 minuti di lettura
Dimettersi sembra semplice, ma una data sbagliata o un modulo mancante costano soldi: il preavviso non lavorato si paga, e chi si dimette volontariamente perde la disoccupazione. Questa guida spiega la procedura online, il preavviso nei contratti più diffusi, che cosa arriva con l’ultima busta paga e quando spetta la NASpI.
In breve
- Le dimissioni valgono solo con il modulo telematico del Ministero del Lavoro; si possono revocare entro sette giorni.
- Il preavviso dipende da contratto, livello e anni di servizio; se non lo lavori, il datore può trattenerlo dall’ultima busta.
- Chi si dimette volontariamente non ha la NASpI, salvo giusta causa e pochi altri casi; il TFR spetta sempre.
Come si danno le dimissioni: la procedura online
Dal 2016 le dimissioni di un lavoratore dipendente del settore privato valgono solo se presentate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro. La lettera consegnata a mano o spedita con raccomandata, da sola, non basta: serve a comunicare la decisione e la data, ma il rapporto si chiude con il modulo online.
- Decidi la data dell’ultimo giorno di lavoro, tenendo conto del preavviso previsto dal tuo contratto collettivo.
- Compila il modulo sul sito del Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o CIE, oppure fatti aiutare gratuitamente da un patronato o da un sindacato (o da un consulente del lavoro). Servono i dati tuoi e dell’azienda e la data di inizio del rapporto.
- Il modulo parte da solo verso la PEC del datore di lavoro e verso l’Ispettorato del lavoro: la data di invio vale come data delle dimissioni.
- Hai sette giorni per ripensarci: nello stesso servizio puoi revocare le dimissioni entro sette giorni dall’invio.
La procedura online non serve nel lavoro domestico, per le dimissioni firmate in una sede protetta (per esempio davanti a una commissione di conciliazione) e durante il periodo di prova. Le lavoratrici in gravidanza e i genitori nei primi tre anni di vita del bambino devono invece far convalidare le dimissioni dall’Ispettorato del lavoro.
Dal 2025 un’assenza ingiustificata che dura oltre il termine del contratto collettivo o, se il contratto non dice nulla, oltre 15 giorni, può essere trattata come dimissioni: il datore di lavoro lo comunica all’Ispettorato e il rapporto si chiude per volontà del lavoratore, senza diritto alla NASpI. Smettere di andare al lavoro non è quindi un modo per farsi licenziare.
Il preavviso
Chi si dimette deve lavorare ancora per il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo, che dipende dal livello e dagli anni di servizio. Se non lo rispetti, il datore di lavoro può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità sostitutiva, cioè la retribuzione dei giorni di preavviso mancanti. Le parti possono sempre accordarsi per un preavviso più breve, meglio per iscritto.
| Contratto e livello | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Commercio, Quadri e Livello I | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
| Commercio, liv. II e III | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| Commercio, liv. IV e V | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| Commercio, liv. VI e VII | 10 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
| Metalmeccanici industria, cat. I | 7 giorni | 15 giorni | 20 giorni |
| Metalmeccanici industria, cat. II e III | 10 giorni | 20 giorni | 1 mese |
| Metalmeccanici industria, cat. IV e V | 1 mese e 15 giorni | 2 mesi | 2 mesi e 15 giorni |
| Metalmeccanici industria, cat. VI e VII | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| Turismo, Quadri A e B | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| Turismo, liv. 1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| Turismo, liv. 2 e 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| Turismo, liv. 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| Turismo, liv. 6S, 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Conta anche da quando decorre il preavviso. Nel commercio i termini partono dalla metà o dalla fine del mese: chi si dimette il 3 del mese comincia a contare dal 16. Nel contratto dei metalmeccanici si parte dal giorno dopo le dimissioni, nel turismo dal giorno in cui l’azienda le riceve. Per un impiegato del commercio di IV o V livello con meno di cinque anni il preavviso è di 15 giorni, che diventano 30 giorni dopo dieci anni.
Non c’è preavviso se ti dimetti per giusta causa, cioè per un fatto così grave da non permettere di continuare il rapporto neppure per poco: stipendi non pagati, molestie, demansionamento, trasferimento senza ragioni. In quel caso anzi l’indennità di preavviso spetta a te, e si ha diritto alla NASpI. La giusta causa va indicata nel modulo online e, se contestata, dimostrata.
Che cosa ti spetta con l’ultima busta paga
- lo stipendio fino all’ultimo giorno;
- i ratei di tredicesima (e di quattordicesima, se c’è) maturati nell’anno;
- le ferie e i permessi maturati e non goduti, pagati come indennità;
- il TFR, di solito con l’ultima busta o poco dopo, nei tempi del contratto collettivo;
- meno l’eventuale indennità per il preavviso non lavorato.
Il TFR: quanto si matura e come è tassato
Il trattamento di fine rapporto si accantona ogni anno: la retribuzione annua divisa per 13,5, meno lo 0,5% della retribuzione che va al Fondo di garanzia dell’INPS. Ogni 31 dicembre quanto accantonato negli anni prima si rivaluta dell’1,5% più il 75% dell’aumento dei prezzi misurato dall’ISTAT; sulla rivalutazione si paga un’imposta del 17%.
Alla fine del rapporto il TFR ha una tassazione separata, più leggera di quella dello stipendio: si calcola un reddito di riferimento (il TFR diviso per gli anni di lavoro, moltiplicato per 12) e si applica l’aliquota media IRPEF che corrisponde a quel reddito, mai sotto il 23%. La ritenuta dell’azienda è provvisoria: più avanti l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta con l’aliquota media dei tuoi ultimi anni e può chiedere una differenza o rimborsarla.
Esempio: otto anni con una RAL di 30.000 €
- Quota annua: 30.000 € / 13,5 = 2.222,22 €, meno 150,00 € per il Fondo di garanzia = 2.072,22 €.
- In otto anni, senza contare la rivalutazione: 16.577,76 € lordi.
- Tassazione separata all’aliquota del 23%: 3.812,89 €.
TFR netto stimato: 12.764,87 €. La rivalutazione annua lo fa crescere un po’ di più.
Se hai scelto di versare il TFR a un fondo pensione, in azienda non c’è nulla da liquidare: le regole per riscattarlo sono quelle del fondo.
La NASpI: quando spetta dopo le dimissioni
La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro senza volerlo. Chi si dimette volontariamente non ne ha diritto. Fanno eccezione:
- le dimissioni per giusta causa;
- le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e paternità;
- la risoluzione consensuale firmata nella procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato del lavoro.
Serve inoltre avere almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni prima della disoccupazione. Dal 2025 c’è una regola in più: se nei dodici mesi prima ti eri dimesso da un lavoro a tempo indeterminato e poi perdi senza volerlo il nuovo lavoro, le 13 settimane devono essere state maturate dopo quelle dimissioni.
La domanda si presenta all’INPS online entro 68 giorni dalla fine del rapporto. L’indennità è il 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni fino a 1.456,72 €, più il 25% della parte che supera questa soglia, con un massimo di 1.584,70 € al mese nel 2026. Dura la metà delle settimane di contributi degli ultimi quattro anni, al massimo due anni, e dal 6° mese cala del 3% al mese (dall’8° per chi ha almeno 55 anni).
Esempio: licenziamento dopo quattro anni con 112.000 € di retribuzione imponibile
- Retribuzione media mensile: 112.000 € / 208 settimane × 4,33 = 2.331,54 €.
- Importo: 75% di 1.456,72 € più 25% di 874,82 € = 1.311,24 € lordi al mese.
- Durata: 208 / 2 = 104 settimane, cioè 24 mesi.
- Dal 6° mese: 1.271,91 €; all’ultimo mese: 735,10 €.
In tutto circa 25.185 € lordi in 24 mesi. La NASpI è tassata come uno stipendio.
Durante la NASpI si può lavorare, entro certi limiti di reddito e comunicandolo all’INPS, e si può chiedere l’anticipo in un’unica soluzione per aprire un’attività. Sono regole che hanno condizioni precise: prima di agire conviene chiedere a un patronato.
Errori comuni
- Mandare solo la lettera o la raccomandata: senza il modulo telematico le dimissioni non sono valide.
- Contare il preavviso dal giorno sbagliato: in alcuni contratti decorre dalla metà o dalla fine del mese.
- Smettere di presentarsi al lavoro sperando nel licenziamento: dal 2025 l’assenza prolungata può valere come dimissioni, senza NASpI.
- Dimettersi pensando di avere comunque la disoccupazione: con le dimissioni volontarie la NASpI non spetta.
- Presentare la domanda di NASpI oltre i 68 giorni: la domanda tardiva non viene accolta.
Domande frequenti
Posso ritirare le dimissioni?
Sì, entro sette giorni dall’invio del modulo, con lo stesso servizio online del Ministero del Lavoro o tramite chi ti ha aiutato a inviarle.
Devo lavorare il preavviso se ho già un nuovo lavoro?
Se non lo lavori, il datore di lavoro può trattenere l’indennità per i giorni mancanti. Puoi però chiedere di ridurlo o di rinunciarvi: se l’azienda accetta, mettetelo per iscritto.
Se mi dimetto ho diritto al TFR?
Sì: il TFR spetta sempre alla fine del rapporto, qualunque sia il motivo, salvo che tu lo abbia destinato a un fondo pensione.
Chi si dimette per giusta causa prende la NASpI?
Sì: le dimissioni per giusta causa sono considerate perdita involontaria del lavoro. La causa va indicata nel modulo telematico e, se l’INPS o l’azienda la contestano, dimostrata.
Entro quando si chiede la NASpI?
Entro 68 giorni dalla fine del rapporto, online sul sito dell’INPS, con il contact center o tramite un patronato.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26: dimissioni telematiche.
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 19: dimissioni per assenza ingiustificata.
- Codice civile, art. 2118: recesso con preavviso.
- Codice civile, art. 2119: recesso per giusta causa.
- Codice civile, art. 2120: trattamento di fine rapporto.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19: tassazione del TFR.
- Dal 1° gennaio 2027 la tassazione del TFR è nel testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, allegato, art. 21, con la stessa regola.
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: disciplina della NASpI.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1: requisito delle 13 settimane dopo le dimissioni.
Le cifre degli esempi sono calcolate con gli stessi motori degli strumenti del sito, sulle regole in vigore alla data di aggiornamento. Come le controlliamo: come verifichiamo i dati. Questa guida non sostituisce il parere di un professionista.