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Esenzione bollo auto 2027: rientri o no?

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 esenta dal bollo del 2027 un solo veicolo per persona: un’auto a benzina o gasolio fino a 80 kW oppure, per chi non ne ha, una moto o un ciclomotore. Inserisci i veicoli intestati a te e scopri su quale si applica.

In vigore, ma può ancora cambiare. L’esenzione è prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre e in vigore dal 18 settembre 2026. Il Parlamento deve convertire il decreto in legge entro 60 giorni e in quella sede il testo può essere modificato: se cambia, aggiorniamo lo strumento.

I tuoi veicoli

Indica i veicoli di cui paghi il bollo, con la potenza in kW: la trovi sulla carta di circolazione, al campo P.2. Per i ciclomotori serve invece l’anno di prima immatricolazione.

Le regole del decreto

Solo il bollo del 2027
L’esenzione riguarda i pagamenti con scadenza ordinaria fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2027. Il Governo ha annunciato di voler abolire il bollo in modo stabile con la prossima legge di bilancio, ma per ora la norma vale solo per il 2027.
Persone fisiche, un solo veicolo, assicurato
L’esenzione spetta alle persone, non alle società, e per un solo veicolo, che deve essere regolarmente assicurato. Conta chi paga il bollo: secondo il comunicato del Governo rientrano anche i veicoli in leasing o a noleggio, per cui il bollo lo paga chi li usa.
Auto: benzina o gasolio, fino a 80 kW
Rientrano le auto alimentate a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte (ibride, bifuel a GPL o metano), con una potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli. Se ne hai più di una, l’esenzione va a quella di potenza minore; a parità di potenza, a quella con il bollo più basso.
Moto e ciclomotori: solo per chi non ha auto fino a 80 kW
Motocicli e ciclomotori a benzina rientrano solo se non paghi il bollo di alcuna auto fino a 80 kW, di qualsiasi alimentazione. Fra più motocicli vale quello di potenza minore, fra più ciclomotori quello immatricolato da più tempo.
Regioni a statuto speciale
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che riscuotono il bollo come tributo proprio, l’esenzione si applica dopo un accordo fra lo Stato e ciascuna di loro.

Tre esempi

  • Un’auto a benzina da 55 kW e uno scooter da 11 kW. L’esenzione va all’auto; lo scooter paga, perché hai un’auto fino a 80 kW.
  • Un’auto diesel da 110 kW e una moto da 35 kW. L’auto supera gli 80 kW e paga; la moto è esente, perché non hai auto fino a 80 kW.
  • Due auto da 51 e 74 kW. Esente quella da 51 kW; per quella da 74 kW il bollo si paga come sempre.

Vuoi sapere quanto pagheresti sugli altri veicoli? Calcola il bollo con le tariffe della tua Regione. Il superbollo riguarda solo le auto oltre i 185 kW, che sono comunque fuori dall’esenzione.

Domande frequenti

L’esenzione è già in vigore?

Sì, dal 18 settembre 2026, con l’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162. Il Parlamento deve convertire il decreto in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e in quella sede il testo può ancora cambiare.

Ho due auto sotto gli 80 kW: non pago su nessuna?

Paghi su una. L’esenzione vale per un solo veicolo a persona e si applica all’auto di potenza minore; a parità di potenza, a quella con il bollo più basso. Sull’altra il bollo resta dovuto.

Ho un’auto e una moto: quale è esente?

Se l’auto ha fino a 80 kW ed è a benzina o gasolio, l’esenzione va all’auto e la moto paga. La moto è esente solo se non paghi il bollo di alcuna auto fino a 80 kW.

Devo presentare domanda?

Il decreto non prevede una domanda né limiti di ISEE o di reddito: l’esenzione spetta alle persone fisiche che hanno i requisiti, per un veicolo regolarmente assicurato.

Le auto ibride, a GPL o elettriche rientrano?

Il testo parla di auto alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione: rientrano le ibride e le auto che usano anche la benzina, come le bifuel a GPL o metano. Un’auto solo elettrica no.

Fonti

Lo strumento applica il testo dell’articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il bollo lo gestisce la tua Regione: per casi particolari fanno fede le sue indicazioni. I dati inseriti restano nel browser e non vengono inviati ad alcun server.